24/10/07

Statuto

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
Art. 1- E’ costituita, con sede in Augusta un Associazione Culturale avente la seguente denominazione “ Associazione Culturale Megarese”.
Art. 2 - L’Associazione senza fine di lucro si propone di organizzare e promuovere attività culturali sul territorio con i seguenti scopi:
- Valorizzare le risorse culturali del territorio;
- Creare un collegamento con altri agenti e/o associazioni culturali e non;
- Diffondere con i mezzi ritenuti più idonei manifestazioni, eventi o progetti culturali;
- Collaborare con istituzioni pubbliche o private alla promozione culturale del territorio;
Per realizzare gli scopi di cui sopra potrà chiedere tutte le autorizzazioni, anche di commercio, all’uopo necessarie.
L’Associazione potrà, inoltre, svolgere attività formative, su materie inerenti gli scopi sociali sopra elencati.
Art. 3 - La durata dell’Associazione è fissata al 2050, ma potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea anche prima della scadenza del termine.

SOCI
Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato.
Possono far parte dell’Associazione le seguenti categorie di soci:
- Soci fondatori;
- Soci ordinari;
- Soci benemeriti;
Art. 5 - Non possono, invece, essere soci coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli della Associazione.
Art. 6 - Per le obbligazioni associative risponde unicamente l’Associazione con le proprie disponibilità monetarie e non. Nulla verrà preteso dai Soci per la copertura delle citate obbligazioni.
Art. 7 - I Soci fondatori sono coloro che risultano presenti all’atto della Costituzione. Fra di essi verranno eletti i componenti del primo consiglio dell’Associazione. I soci fondatori sono inoltre esentati dal pagamento della quota d’iscrizione all’Associazione.
Art. 8 - Coloro che desiderano diventare Soci ordinari sono tenuti a presentare una richiesta scritta al Consiglio dell’Associazione, nella quale, devono dichiarare di obbligarsi all’osservanza del
presente statuto e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione. Nella domanda devono essere chiaramente evidenziati:
- Il nome, cognome, la data di nascita, la residenza e il campo culturale di appartenenza;
Art. 9 - Al Consiglio dell’Associazione compete di esaminare la richiesta e decidere in merito all’accoglimento della stessa.
Art. 10 - Il nuovo Socio ordinario ammesso è tenuto a versare la quota d’iscrizione prevista dall’Associazione. Nell’ipotesi in cui non sia adempiuto tale obbligo, entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del consiglio dell’Associazione inerente all’accettazione della richiesta, la stessa si intenderà come non avvenuta.
Art. 11 - I Soci benemeriti vengono indicati dall’Assemblea dell’Associazione fra quelle personalità che si sono distinte nei diversi campi culturali. Per la loro nomina sono necessari almeno i 2/3 dei voti dell’Assemblea. I soci benemeriti non sono soggetti al pagamento di nessuna quota all’Associazione. Essi partecipano all’assemblea ordinaria e straordinaria senza diritto di voto.
Art. 12 - I Soci fondatori e ordinari sono tenuti:
- al pagamento delle quote associative annuali;
- ad osservare, sia le norme dello statuto, sia le delibere prese dall’Assemblea e dal Consiglio dell’Associazione;
Art. 13 - La qualifica di Socio si perde per morte, per dimissioni e per esclusione.
Art. 14 - Il Socio, può essere escluso dal Consiglio dell’Associazione, nei casi in cui è manifesta:
- la non osservanza delle disposizioni statutarie o delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio dell’Associazione;
- il non adempimento puntuale, senza giustificato motivo, degli obblighi assunti a qualunque titolo nei confronti della Associazione;
- la morosità nel pagamento delle quote associative, tenendo presente che, in questo caso, il Socio stesso deve essere invitato con comunicazione scritta, a mettersi in regola con i pagamenti e, di conseguenza, l’esclusione potrà avere esecuzione solamente trascorsi due mesi dall’invito, sempreché continui a sussistere l’inadempienza;
- la situazione di danno o di tentato danno, a livello morale o materiale, per l’Associazione;
Art. 15 - Le delibere, assunte dal Consiglio dell’Associazione e riguardanti il Socio, devono essere comunicate, per iscritto, all’interessato, al quale è riservata la possibilità di ricorrere all’Assemblea dell’Associazione.
Il ricorso deve essere proposto, pena la decadenza, con comunicazione scritta, entro 30 giorni dal ricevimento della delibera.
La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo.
Art. 16 - Il socio escluso ha diritto solamente al rimborso delle quote d’iscrizione versata.

PATRIMONIO ASSOCIATIVO
Art. 17 - Il patrimonio dell’Associazione si compone:
- dal Fondo Associativo costituito dalle quote d’iscrizione e relative quote annuali dei soci fondatori e ordinari;
- da eventuali residui attivi di manifestazioni organizzate dall’Associazione;
- da contributi di Istituzioni o Associazioni Pubbliche o Private;
Da qualunque altro contributo che pervenga all’Associazione.

RESOCONTO ECONOMICO
Art. 18 - Il resoconto economico prende in esame il periodo compreso dal il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni anno, il cassiere provvederà alla redazione del suddetto resoconto, dopo aver compilato un esatto inventario seguendo criteri di oculata prudenza.
Gli avanzi risultanti dal bilancio entreranno a far parte del patrimonio dell’Associazione o eventualmente devoluti, con votazione unanime dell’Assemblea a quelle associazioni o enti benefici individuati dal Consiglio.

ORGANI ASSOCIATIVI
Art. 19 - Sono organi della Associazione:
- L’Assemblea;
- Il Consiglio;
- Il Presidente.
Art. 20 - L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente o dal Consiglio dell’Associazione almeno una volta l’anno. Sono di sua competenza:
- approvazione il resoconto economico;
- elezione del Presidente e dei consiglieri;
- la trattazione di re tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all’ordine del giorno.
I Soci hanno la facoltà di richiedere l’indicazione, nell’ordine del giorno, di determinati argomenti o di richiedere la convocazione dell’Assemblea, a condizione che la domanda relativa sia presentata, per iscritto, da almeno un terzo dei soci che hanno diritto di voto nell’assemblea stessa.
La convocazione dell’assemblea, ordinaria o straordinaria, deve essere effettuata per mezzo di avviso, contenente l’ordine del giorno, da affiggersi in modo visibile nei locali della Sede dell’Associazione almeno sette giorni prima dell’adunanza, oppure, mediante invio di comunicazione, scritta almeno cinque giorni prima dell’adunanza.
Art. 21 - L’assemblea, ordinaria, è valida, quando è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
Art. 22 - L’assemblea, straordinaria, è valida, quando è presente o rappresentata almeno i 2/3 terzi dei soci aventi diritto al voto.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze quando si tratta di deliberare:
- sullo scioglimento anticipato dell’Associazione;
- sulla sua trasformazione.
In ogni caso, nell’ipotesi di delibera di trasformazione dell’Associazione, i soci dissenzienti hanno il diritto di recedere dall’Associazione medesima e alla restituzione delle quote d’iscrizione versate.
Art. 23 - Nell’assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi all’Associazione e ciascun socio ha diritto ad un solo voto.
In caso di malattia o di altro impedimento, i membri possono farsi rappresentare nell’assemblea da altri soci ordinari o fondatori mediante deleghe scritte che, oltre ad essere menzionate nel verbale, devono essere conservate dall’Associazione.
In ogni caso non si può rappresentare, per delega, più di un soci.
Art. 24 - L’assemblea, ordinaria o straordinaria, deve essere presieduta dal Presidente dell’Associazione, salvo che, per richiesta della maggioranza più uno dei soci, l’assemblea non elegga altri a presiederla.
Nel caso in cui non è presente il Presidente dell’Associazione, si procede sia alla nomina del presidente dell’Assemblea fra i soci presenti, mentre, l’ufficio del segretario dell’assemblea, viene assunto o dal segretario dell’associazione o in caso di sua assenza o impedimento da un membro nominato dall’Assemblea.
Le delibere devono essere fatte constatare da un verbale approvato dalla stessa Assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 25 - Il Consiglio dell’Associazione è composto da un numero pari di soci, escluso il Presidente, eletti dall’assemblea dell’Associazione.
Durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
A loro interno il Consiglio provvede alla nomina dei seguenti uffici:
• Vice Presidente
• Cassiere
• Segretario
• Addetto Stampa
Art. 26 - I consiglieri non hanno diritto a compenso, ma compete loro solo il rimborso delle spese sostenute, per conto dell’Associazione, nell’esercizio delle loro mansioni purché regolarmente documentate.
Il Consiglio dell’Associazione deve essere convocato, dal presidente, tutte le volte che lo ritiene utile o quando ne è stata fatta domanda da almeno due consiglieri.
La convocazione deve essere effettuata, per mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi, almeno quattro giorni prima dell’adunanza.
Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio presenti.
Art. 27 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Art. 28 - Nel caso in cui, vengano a mancare uno o più consiglieri, quelli che rimangono in carica devono provvedere alla loro sostituzione.
I consiglieri, così nominati, restano in carica fino alla prima assemblea. Se, invece, viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli che restano sono obbligati a convocare l’assemblea per la sostituzione dei consiglieri venuti meno.
La scadenza della carica dei consiglieri nominati dall’assemblea, sarà quella dei consiglieri sostituiti.
Art. 29 - Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza e la firma Associativa.
Pertanto, egli rappresenta, a tutti gli effetti, l’Associazione Culturale Megarese di fronte ai terzi ed in giudizio.
Nell’assenza o nell’impedimento del Presidente, tutte le mansioni da lui svolte spettano al Vice Presidente.
Art. 30 - Il Presidente è autorizzato a riscuotere da qualsiasi Pubblica Amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto dell’Associazione Culturale Megarese, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. Egli a sua volta può autorizzare con apposito atto scritto approvato dall’Assemblea dell’Associazione, il Cassiere per le attribuzioni precedentemente descritte.
Ha la rappresentanza in giudizio, sia attiva sia passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, anche temporanei, accertati dall’assemblea dell’Associazione e verbalizzati nel corso di una propria riunione, tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente fino alla scadenza del mandato del Presidente dimissionario.

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 31 - In caso di scioglimento dell’Associazione il consiglio provvede all’accertamento del Patrimonio, presentandone resoconto all’Assemblea.
Art. 32 - Nell’Ipotesi di scioglimento, l’intero patrimonio dell’Associazione verrà diviso fra i membri ordinari e i membri fondatori.
Art. 33 - Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.

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